Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
D. Leg 24 Febbraio 1997, n.46.
Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
Desideriamo
informarla che l'articolo 21 comma 1 e comma 2 del D. Lgs 24 Febbraio 1997, n. 46
dichiara che:
- è vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo
disposizioni adottate con decreto del Ministero della sanità, possono essere venduti
soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza
di un medico o di un altro professionista sanitario.
- La pubblicità presso il pubblico
dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione
del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la commissione
prevista dall'articolo 6, comma 3, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal
fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della sanità
competente in materia di dispositivi medici e da uno del ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Presa visione dell'informativa sopra riportata,
dichiaro sotto la mia responsabilità di essere un medico o un professionista sanitario
e pertanto autorizzato ad accedere ai contenuti di questa sezione.